Il Tar del Lazio ha confermato lo scioglimento del Comune di Reggio Calabria per contiguità mafiose. Lo ha deciso la I sezione presieduta da Calogero Piscitello che ha respinto il ricorso proposto dall’ex amministrazione comunale.
Il ricorso respinto dal Tar del Lazio vedeva come primo firmatario l’ex sindaco di Reggio Calabria, Demetrio Arena. Si contestava il provvedimento del 10 ottobre2012 che disponeva lo scioglimento del Consiglio comunale per 18mesi e la nomina di una Commissione straordinaria per la gestione provvisoria dell’Ente. All’atto, spiegò il ministro dell’Interno dell’epoca, Annamaria Cancellieri, per episodi che riguardano gli amministratori come mancati “controlli per gli appalti e la gestione dei beni confiscati alla mafia”.
Comune Reggio Calabria sciolto per fatti concreti
Emerge “con chiarezza” che la proposta ministeriale che ha condotto allo scioglimento delComune di Reggio C. ha dato “logicamente e adeguatamente conto di fatti storicamente verificatisi e accertati e quindi concreti”. Lo scrive il Tar del Lazio nelle motivazioni della sentenza con la quale ha respinto il ricorso proposto dall’ex Amministrazione reggina. Fatti, dice il Tar, ritenuti “espressivi di situazioni di condizionamento e di ingerenza nella gestione dell’ente”.
Ma anche rilevanti, scrive ancora il Tar nelle motivazioni, “in quanto generativi di un’azione amministrativa inadeguata a garantire gli interessi della collettività“. Per il Tar, “si tratta di un variegato ecomplesso contesto probatorio che si connota per congruenza, concretezza e conducenza, facendo ricavare un vivido quadro dell’influenza esercitata dalla criminalità organizzata sugli organi elettivi del Comune, con conseguente grave pregiudizio alla capacità di gestione e di funzionamento dell’ente comunale, assoggettata alle scelte delle locali consorterie criminali”.
Nelle 44 pagine della sentenza, i giudici fanno riferimento a tutti gli elementi più significativi che hanno condotto allo scioglimento, rispondendo a ogni singolo rilievo proposto dai ricorrenti. Il Collegio rileva, tra l’altro, “l’infondatezza dell’affermazione che all’Amministrazione disciolta siano state addebitate situazioni ascrivibili alla precedente. Se, infatti,la proposta contiene anche un qualche riferimento alla pregressa gestione, è evidente che tutti i numerosi addebiti mossi risultano puntualmente indirizzati alla disciolta amministrazione, postasi con l’operato della prima in termini di continuità“.











